3. Dopo il suo inizio, si può rinunciare o interrompere il tirocinio prima della data prevista dagli accordi?

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3. Dopo il suo inizio, si può rinunciare o interrompere il tirocinio prima della data prevista dagli accordi?

In caso di rinuncia, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta a SEND ed alla propria Università di appartenenza, adducendo congrua motivazione.
Nel caso di rinuncia con prodotta ad avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di mobilità e qualora il beneficiario non abbia trascorso all’estero il numero minimo di mensilità previste per le attività di tirocinio (60 gg. completi e continuativi), è tenuto alla restituzione dell’intero importo eventualmente percepito.
Nel caso in cui il partecipante abbia trascorso all’estero il numero minimo di mensilità previste dal Programma ERASMUS+, sarà tenuto alla restituzione delle sole mensilità assegnate e non utilizzate.

N.B. Coloro che non produrranno formale rinuncia, pregiudicando la realizzazione delle attività, non potranno partecipare alla selezione svolta da SEND nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciatario alla selezione nel successivo anno accademico.

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