4. Interruzione periodo per causa di forza maggiore

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4. Interruzione periodo per causa di forza maggiore

Indipendentemente dal periodo di mobilità svolto, sono ammissibili le eventuali interruzioni imputabili a cause di forza maggiore (per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell’ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate, come ad esempio calamità naturale o stato di emergenza. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità – se non imputabili a cause di forza maggiore-, contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente).
Sarà cura dell\’Agenzia Nazionale ERASMUS+/Indire valutare la documentazione che verrà prodotta a supporto e a procedere all’autorizzazione del caso.
Gli studenti che si dovessero trovare in tali situazioni, se autorizzati, potranno riprendere successivamente la mobilità interrotta.
In caso di interruzione anticipata del tirocinio a causa di forza maggiore, SEND valuterà l’eventuale riconoscimento del motivo di “causa di forza maggiore” e le misure da adottare. Salvo queste eccezioni, se si interrompe la mobilità anticipatamente rispetto al limite minimo di mobilità (due mesi) l’assegnatario perderà lo status di studente Erasmus, dovrà informare immediatamente la propria Università e rimborsare a SEND il finanziamento percepito.

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