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6. Durante il periodo di mobilità all’estero posso rientrare per conseguire il titolo di laurea?

No. Non si può conseguire il titolo di laurea/master/dottorato durante il periodo di mobilità. Il tirocinio deve iniziare e concludersi prima o dopo il conseguimento del titolo di studi. Gli studenti laureati possono beneficiare della mobilità per traineeship entro un anno dalla laurea, se ne hanno fatta richiesta prima dell’ottenimento del titolo. Possono poi laurearsi e partecipare al progetto di mobilità con lo status di neolaureato, a condizione di concludere il periodo all\estero entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. Lo status di neolaureato deve essere mantenuto durante tutto il periodo di mobilità all’estero. Ci si può iscrivere ad altro ciclo di studi solo dopo la fine della mobilità Erasmus+.

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5. Il mio tirocinio verrà interrotto temporaneamente per ferie, cosa devo fare?

Se l’interruzione è dovuta ad una chiusura aziendale, dovrai semplicemente conteggiare i giorni di ferie nella durata totale del tirocinio e non avverrà nessuna modifica nella sua durata. 
In caso la richiesta di ferie dovuta a motivi personali, bisognerà comunicare a SEND i giorni di interruzione che non andranno calcolati nella durata totale del tirocinio. Pertanto, in questo caso, la mobilità dovrà finire successivamente rispetto al periodo concordato, al fine di recuperare i giorni non effettuati.

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4. Interruzione periodo per causa di forza maggiore

Indipendentemente dal periodo di mobilità svolto, sono ammissibili le eventuali interruzioni imputabili a cause di forza maggiore (per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell’ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate, come ad esempio calamità naturale o stato di emergenza. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità – se non imputabili a cause di forza maggiore-, contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente).
Sarà cura dell\’Agenzia Nazionale ERASMUS+/Indire valutare la documentazione che verrà prodotta a supporto e a procedere all’autorizzazione del caso.
Gli studenti che si dovessero trovare in tali situazioni, se autorizzati, potranno riprendere successivamente la mobilità interrotta.
In caso di interruzione anticipata del tirocinio a causa di forza maggiore, SEND valuterà l’eventuale riconoscimento del motivo di “causa di forza maggiore” e le misure da adottare. Salvo queste eccezioni, se si interrompe la mobilità anticipatamente rispetto al limite minimo di mobilità (due mesi) l’assegnatario perderà lo status di studente Erasmus, dovrà informare immediatamente la propria Università e rimborsare a SEND il finanziamento percepito.

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3. Dopo il suo inizio, si può rinunciare o interrompere il tirocinio prima della data prevista dagli accordi?

In caso di rinuncia, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta a SEND ed alla propria Università di appartenenza, adducendo congrua motivazione.
Nel caso di rinuncia con prodotta ad avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di mobilità e qualora il beneficiario non abbia trascorso all’estero il numero minimo di mensilità previste per le attività di tirocinio (60 gg. completi e continuativi), è tenuto alla restituzione dell’intero importo eventualmente percepito.
Nel caso in cui il partecipante abbia trascorso all’estero il numero minimo di mensilità previste dal Programma ERASMUS+, sarà tenuto alla restituzione delle sole mensilità assegnate e non utilizzate.

N.B. Coloro che non produrranno formale rinuncia, pregiudicando la realizzazione delle attività, non potranno partecipare alla selezione svolta da SEND nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciatario alla selezione nel successivo anno accademico.

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2. Come funziona il finanziamento per le mensilità extra?

Spetterà a SEND accordare o meno il finanziamento delle mensilità extra in base ai fondi a disposizione del Consorzio al momento della richiesta.
Una volta concordato il contributo per il prolungamento, SEND invierà al partecipante l’emendamento al Grant Agreement in cui verrà riportato il nuovo importo della borsa e la durata della mobilità.
Successivamente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’emendamento, SEND trasferirà sul conto corrente del partecipante un secondo bonifico pari alla differenza tra l’80% calcolato sul nuovo importo e l’80% dell’importo precedentemente assegnato e trasferito tramite bonifico all’arrivo. Nel caso di studenti con situazione socio-economica svantaggiata, autodichiarata prima della partenza, verrà versato un secondo pagamento corrispondente alla differenza tra il nuovo importo della borsa e l’importo versato ad inizio mobilità.

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1. È possibile avere una proroga della data di fine mobilità prevista dal LAT e dal GA? Come richiederla?

I partecipanti potranno chiedere una proroga un mese prima del rientro indicato nel Learning Agreement, da inviare via email a SEND, che, sulla base delle risorse finanziarie ancora disponibili, deciderà se accordare anche il relativo finanziamento. La richiesta formale di proroga dovrà essere inoltrata a SEND inviando nuovamente il LAT, aggiornato con la sezione denominata “During the Mobility” firmata dall’Organizzazione ospitante, dall’Università inviante e dal partecipante (i firmatari devono essere gli stessi della prima sezione).
L’iter di approvazione deve avvenire entro e non oltre i 15 giorni precedenti alla data di rientro indicata nella sezione “Before the mobility” del Learning Agreement for traineeship. La data di inizio e la nuova data proposta per la fine della mobilità devono essere indicate per esteso (gg/mm/aaaa).
La data di inizio tirocinio rimarrà invariata rispetto a quanto riportato nelle sezione “Before the mobility”. Il prolungamento concesso potrà essere applicato solo presso la stessa organizzazione ospitante.